mercoledì 2 novembre 2011

LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO


Quando si sente parlare di "delega" si pensa sempre ad aziende di grandi dimensioni. In realtà, anche nel caso di piccole aziende e in particolare nelle società di persone (s.a.s., s.n.c.) la responsabilità dei soci è solidale ed illimitata; l'obbligo di adottare le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori grava su ciascun socio (obbligo solidale).- specialmente se i soci hanno pari poteri. Nel caso quindi di inadempienze (in caso di infortunio o di semplice controllo da parte degli enti preposti: ASL Ispettorato, Inail, ecc.), le sanzioni saranno comminate a tutti i soci obbligati solidalmente, moltiplicando così l'addebito.
Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/08, art. 16) consente, però, di trasferire ad uno solo dei soci, con la delega di funzioni, la responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, purché siano rispettate determinate condizioni, e precisamente:
- la delega deve risultare da atto scritto con data certa;
- il delegato deve avere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, oltre all'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
In questo caso sia gli obblighi sia le sanzioni gravano solo in capo al delegato.
Ricordiamo che NON sono comunque delegabili (vedi art. 16):
 • la valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del relativo documento;
• la designazione del Responsabile del sevizio di prevenzione e protezione (RSPP).
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