Quando si sente parlare di "delega" si pensa sempre ad aziende di grandi dimensioni. In realtà, anche nel caso di piccole aziende e in particolare nelle società di persone (s.a.s., s.n.c.) la responsabilità dei soci è solidale ed illimitata; l'obbligo di adottare le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori grava su ciascun socio (obbligo solidale).- specialmente se i soci hanno pari poteri. Nel caso quindi di inadempienze (in caso di infortunio o di semplice controllo da parte degli enti preposti: ASL Ispettorato, Inail, ecc.), le sanzioni saranno comminate a tutti i soci obbligati solidalmente, moltiplicando così l'addebito.
Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/08, art. 16) consente, però, di trasferire ad uno solo dei soci, con la delega di funzioni, la responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, purché siano rispettate determinate condizioni, e precisamente:
- la delega deve risultare da atto scritto con data certa;
- il delegato deve avere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, oltre all'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- la delega deve risultare da atto scritto con data certa;
- il delegato deve avere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, oltre all'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
In questo caso sia gli obblighi sia le sanzioni gravano solo in capo al delegato.
Ricordiamo che NON sono comunque delegabili (vedi art. 16):
• la valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del relativo documento;
• la designazione del Responsabile del sevizio di prevenzione e protezione (RSPP).
• la valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del relativo documento;
• la designazione del Responsabile del sevizio di prevenzione e protezione (RSPP).
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