mercoledì 2 novembre 2011

INFORTUNIO SUL LAVORO. RESPONSABILITA' PENALE DATORE DI LAVORO, COORDINATORE E COMMITENTE


Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed il committente dei lavori non sempre sono responsabili in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso si verifichi un infortunio ad un dipendente. Il datore di lavoro, però, è sempre responsabile ex articolo 2087 c.c. sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
Così la pronuncia del Tribunale di Avezzano depositata il 23 luglio 2011, n. 263, a firma del giudice dr. Spaziani, in un "singolare" caso sul tema della sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La vicenda concerneva l'infortunio di un operaio caduto a terra da un piano alto di un cantiere edile, in fase di costruzione, poiché ne era stato realizzato solamente lo scheletro. Tale cantiere risultava essere "formalmente chiuso" in quanto la concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato era scaduta da tempo e non era stata formulata alcuna richiesta di proroga della stessa. Il prestatore di lavoro si trovava in quel cantiere in quanto il datore di lavoro, nonché legale rappresentante della società appaltatrice (che si trovava sul posto all'atto dell'incidente occorso) aveva chiesto allo stesso di "ritirare dei materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati in un altro cantiere". Durante tale operazione l'operaio cadeva a terra riportando gravi lesioni; in capo al datore di lavoro sussiste, come si legge nella sentenza in commento, il reato di lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sul lato oggettivo si ritiene sussistente il nesso di causalità tra il contegno omissivo del datore e l'evento occorso al prestatore di lavoro; mentre dal lato soggettivo la colpa dello stesso emerge non solo sotto il profilo "della colpa generica (attesa la palese violazione del generale dovere di adottare le misure necessarie… art. 2087 c.c.) ma anche sotto il profilo della colpa specifica, in quanto la mancata predisposizione delle opere provvisionali e la mancata adozione delle cautele prescritte in ipotesi di uso di scale a mano concretano altrettante violazioni di specifiche disposizioni prevenzionali".
Per quanto concerne il committente ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori "le cose cambiano e con esse anche i profili di responsabilità". Nella decisione de qua si legge, infatti, testualmente che "dal raccordo e dall'integrazione delle dichiarazioni dei vari testimoni (nonché dall'esame delle fotografie versate in atti) emerge piuttosto chiaramente, se non la certezza, quanto meno la rilevante probabilità che i lavori di costruzione del fabbricato di proprietà di ……….. fossero stati sospesi in epoca antecedente a quella dell'infortunio, e che, al momento in cui questo si era verificato, il cantiere fosse, quanto meno temporaneamente, chiuso". Da ciò ne consegue che alcun rimprovero, in base a quanto affermato dal giudice, può essere mosso nei confronti di tali soggetti, in quanto "le omissioni loro contestate nelle rispettive qualità di committente dei lavori e di coordinatore responsabile per la progettazione e l'esecuzione, presuppongono adempimenti esigibili soltanto in costanza di un cantiere effettivamente operativo e dell'effettivo svolgersi dei lavori su di esso".
Pertanto, tali imputati devono ritenersi assolti dal delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto, nonché dalle contravvenzioni loro ascritte in quanto i fatti non sussistono. Rimane, dunque, solo la responsabilità penale del datore di lavoro, con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
(Tribunale Avezzano, sentenza 23.07.2011 n° 263 - Altalex, 15 settembre 2011. Nota di Manuela Rinaldi)