L'OBBLIGO DELLA DATA CERTA


Sicurezza sul lavoro L'OBBLIGO DELLA DATA CERTA
In materia di sicurezza sul lavoro i documenti che prevedono una “data certa” perdono piena efficacia. Se esibiti dopo l’avvio di un’ispezione non sono di per sè sufficienti a dimostrare il momento della loro redazione. Per quanto riguarda la delega delle funzioni “delegabili” l’obbligo è stabilito dall’articolo 16 del d.lgs. n. 81/08. Dal 16 maggio 2009 l’obbligo è scattato — in base dall’articolo 28, comma 2, del testo unico come modificato dal d.lgs. n. 106/09 — anche per il documento della sicurezza. In questo caso, la prova della data certa da parte del datore può essere fornita dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente.La “data certa” del documento della sicurezza dovrebbe altresì essere contenuta nel Documento unico di valutazione dei rischi (Duvri) relativo alla prevenzione dai rischi da interferenze negli appalti.
Per le stesse finalità potrebbe essere applicato il principio della data certa a carico del coordinatore per il progetto per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), nonché a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici per la redazione del piano operativo di sicurezza (Pos).A tali adempimenti documentali occorre aggiungere gli obblighi di nomina riguardanti tra gli altri il medico competente e i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi. Pur non prevedendo la legge il momento in cui tali nomine debbano avvenire è evidente che anche esse debbano avere data certa. Ciò in quanto, per esempio in sede di verifica da parte dell’organo di vigilanza, il datore e gli altri soggetti obbligati, devono essere in grado di provare di aver già adempiuto.
Quanto sopra scaturisce anche dall’esame degli articoli 2703 e 2705 del Codice civile e dalla sentenza della Cassazione n. 43840 del 25 novembre 2008. In base all’articolo 2704 del Codice civile la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione, ‘non è certa” e non è computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno in cui il suo contenuto è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente “certo” l’anteriorità della formazione del documento. L’articolo 2703 a sua volta stabilisce che si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico a ciò autorizzato. Sulla scorta di ciò la Cassazione, all’obiezione secondo cui la designazione degli addetti all’Spp essendo un atto interno che il datore può compiere senza formalità e senza apporre una “data certa” per cui l’adempimento poteva essere provato esibendo il documento originale anche dopo l’accertamento, ha invece sostenuto che l’adempimento avrebbe potuto essere dimostrato «solo con la produzione di un documento di “data certa” anteriore a quella dell’accertamento».
scritto da Luigi Caiazza - Il Sole 24 Ore