Per approfondire le novità in materia di semplificazione della normativa sulla prevenzione incendi, regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2011 in via definitiva, è stata predisposta l'InformALI n 116 (clicca per leggerla).
Per conseguire l'obiettivo della semplificazione amministrativa il regolamento introduce una classificazione delle attività in tre categorie (A,B,C) cui corrispondono adempimenti diversi e diverse procedure. Le diverse categorie sono individuate "in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità".
Nella categoria A sono state inserite attività che, considerata la consistenza dell'attività, l'affollamento e i quantitativi di materiale presente, sono da ritenersi a basso rischio. Sono inoltre inserite attività dotate di regola tecnica di riferimento.
La categoria B, a rischio intermedio, comprende quelle caratterizzate da un maggiore livello di complessità e attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento.
La categoria C comprende le quelle con alto livello di complessità.
Nella categoria A sono state inserite attività che, considerata la consistenza dell'attività, l'affollamento e i quantitativi di materiale presente, sono da ritenersi a basso rischio. Sono inoltre inserite attività dotate di regola tecnica di riferimento.
La categoria B, a rischio intermedio, comprende quelle caratterizzate da un maggiore livello di complessità e attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento.
La categoria C comprende le quelle con alto livello di complessità.
Queste le basi e le regole per le nuove categorie:
•Per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
•per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
•per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch'essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.
•Per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
•per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
•per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch'essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.
E' stato pubblicato un vademecum "Meno carte, più sicurezza" redatto dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e dall' Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica per divulgare le novità in materia di procedure antincendi introdotte con l'entrata in vigore il 7 ottobre scorso del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011.