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venerdì 27 novembre 2015

INFORTUNI SUL LAVORO, E' SEMPRE IL DATORE DI LAVORO IL RESPONSABILE


LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

INFORTUNI SUL LAVORO
LA RESPONSABILITA’ E’ DEL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE NON HA VIOLATO NORME SPECIFICHE
Le lavorazioni si svolgevano ad una altezza inferiore a due metri dal suolo, quindi non erano necessario installare impalcature di sostegno previste dal TU Sicurezza, ma la caduta del lavoratore ha provocato l’infortunio mortale sul lavoro.
La Corte di Cassazione, che si è occupata del caso, ha ravvisato comunque la violazione dell'articolo 11, comma 7, lettera d) del DPR n. 547/1955, in virtù del quale i lavori all'aperto devono essere strutturati in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere, nonché la violazione del principio generale di diligenza e prudenza posto dal Codice Civile, secondo il quale il datore deve sempre e comunque prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
In sintesi, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46979 depositata il 26 novembre 2015, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio mortale occorso al lavoratore anche qualora non vi siano state violazioni di norme specifiche sulla sicurezza: è sufficiente la mancata adozione degli accorgimenti per l'integrità dei dipendenti previsti dal Codice Civile.
(Tratto da Seacinfo)

Per informazioni, assistenza, compilazione della documentazione:
contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

lunedì 17 novembre 2014

E’ REATO DI LESIONI COLPOSE SE IL DIPENDENTE SI FA MALE


Associazione Libera Impresa
SUGLI STRUMENTI DI LAVORO INDISPENSABILE FORMARE, INFORMARE E ADDESTRARE
E’ REATO DI LESIONI COLPOSE SE IL DIPENDENTE SI FA MALE
Un dipendente utilizzava la scala per le operazioni di banchinaggio e non era stato informato sui rischi che tale utilizzo poteva comportare. Si fa male e nel corso del processo viene accertato che non aveva la perfetta conoscenza dei rischi derivanti sul suo lavoro.
Il datore di lavoro, condannato, si rivolge alla Corte di Cassazione, la quale con la Sentenza n. 46820 del 12 novembre 2014 ha stabilito che il datore di lavoro, in materia di infortuni sul lavoro, commette il reato di lesioni colpose aggravate  per l'incidente capitato al dipendente non informato sul corretto uso degli strumenti di lavoro.
La Corte ha riconfermato che spetta al datore l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi che corre nello svolgimento della sua attività.

venerdì 24 ottobre 2014

INFORMAZIONE E FORMAZIONE CONDANNA PENALE AL DATORE DI LAVORO CHE NON HA ADEMPIUTO


SICUREZZA LAVORO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE
CONDANNA PENALE AL DATORE DI LAVORO CHE NON HA ADEMPIUTO
In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione con laSentenza n. 44106 del 23 ottobre 2014, accogliendo il ricorso del procuratore generale della Repubblica contro la sentenza di secondo grado, ha annullato l'assoluzione dal reato di omicidio colposo del datore di lavoro, in quanto ritenuto responsabile per la morte dell'operaio in virtù del mancato ottemperamento all'obbligo di formazione e informazione.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha precisato che l'attività di formazione dell'operaio per l'utilizzo di macchinari particolarmente complessi riservati a personale altamente specializzato, non può limitarsi all'informazione e all'addestramento relativo all'uso del macchinario, ma deve essere estesa anche ai rischi concernenti l'esecuzione di lavori sul macchinario stesso, operazioni normalmente riservate ad altro personale specializzato. Mancando tale formazione, il datore di lavoro è pertanto ritenuto responsabile per l'infortunio mortale occorso al lavoratore. (InfoSeac)

giovedì 10 aprile 2014

IN CASO DI INCIDENTE IN CANTIERE ANCHE IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ RESPONSABILE


PER LA CASSAZIONE, IN CASO DI INCIDENTE IN CANTIERE
ANCHE  IL DIRETTORE DEI LAVORI E’ RESPONSABILE
In caso di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8372 del 9 aprile 2014 ha dichiarato responsabile in solido con i vertici dell'azienda il direttore dei lavori di un cantiere per l'incidente occorso ad un operaio, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. Nella sentenza la Corte, , ha chiarito che, nel caso in cui ci sia responsabilità di più soggetti, di fatto sussiste una responsabilità solidale (art. 1294 c.c.), indipendentemente dal ruolo ricoperto da ognuno nell’ambito del cantiere.

mercoledì 15 gennaio 2014

AMBIENTE, SICUREZZA E NORME TECNICHE: DATORE DI LAVORO RESPONSABILE ANCHE PER DANNI A TE...


SEGNALETICA AZIENDALE E INFORTUNI
DATORE DI LAVORO RESPONSABILE ANCHE PER DANNI A TERZI
Un dipendente di un'altra ditta, manovrando nel piazzale con il proprio mezzo, urta la piattaforma e subisce un infortunio: il datore di lavoro è responsabile per l'accaduto incorrendo nel reato..............
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DATORE DI LAVORO RESPONSABILE ANCHE PER DANNI A TERZI SE MANCA LA SEGNALETICA:

DATORE DI LAVORO RESPONSABILE ANCHE PER DANNI A TERZI SE MANCA LA SEGNALETICA


SEGNALETICA AZIENDALE E INFORTUNI
DATORE DI LAVORO RESPONSABILE ANCHE PER DANNI A TERZI
Un dipendente di un'altra ditta, manovrando nel piazzale con il proprio mezzo, urta la piattaforma e subisce un infortunio: il datore di lavoro è responsabile per l'accaduto incorrendo nel reato previsto dall'articolo 163 del D.Lgs n. 81/2008, se nel piazzale antistante l'azienda dove transitano mezzi di trasporto omette di apporre la necessaria segnaletica relativa alla stessa. Lo afferma la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 956 pubblicata il 13 gennaio 2014, nella quale precisa che non rileva il fatto che il lavoratore infortunato sia dipendente di una ditta terza: le norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro non sono rivolte ai soli dipendenti dell'impresa, ma mirano a tutelare tutti i soggetti che si trovino nell'ambiente di lavoro "indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa". L'omissione nell'apposizione della segnaletica relativa alla piattaforma, pertanto, è sufficiente a configurare il reato, stante il fatto che si è provato il nesso causale tra l'infortunio e la mancata segnalazione. (seacinfo)



venerdì 20 settembre 2013

INCIDENTE A LAVORATORE UBRIACO, CONDANNATO IL DATORE DI LAVORO


INCIDENTE MORTALE A LAVORATORE UBRIACO
SENTENZA CASSAZIONE CONDANNA IL DATORE DI LAVORO
La Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile il datore di lavoro per l'incidente mortale occorso all'operaio sul luogo di lavoro, non ritenendo valida la giustificazione che il lavoratore al momento della caduta fosse ubriaco.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 38129 del 17 settembre 2013, ha chiarito che il datore di lavoro risponde del reato di omicidio colposo per la mancata predisposizione nella fabbrica di barriere protettive atte a prevenire i comportamenti imprudenti dei dipendenti, nonché per non aver eseguito controlli sul lavoratore onde assicurare che questi non si presenti al lavoro dopo aver assunto alcolici (infoseac)

giovedì 4 luglio 2013

MALFUNZIONAMENTO MACCHINARIO: RESPONSABILI DATORE DI LAVORO E COSTRUTTORE

Sentenze
INFORTUNIO PER MALFUNZIONAMENTO MACCHINARIO
PER LA CASSAZIONE RICADE SUL DATORE DI LAVORO E SUL COSTRUTTORE
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza ha attribuito la responsabiltà penale dell'incidente occorso al lavoratore a causa del malfunzionamento del macchinario al datore di lavoro in concorso con il costruttore dell'impianto, a nulla rilevando l'osservanza puntuale delle istruzioni fornite con l'apparecchio.
Nello specifico per la Suprema Corte (Sentenza n. 26247 del 14 giugno 2013) ha stabilito che il datore rimane debitore in proprio della sicurezza dei dipendenti e, pertanto, non può confidare acriticamente nelle indicazioni provenienti dalle istruzioni del macchinario, ma deve verificare che gli impianti mantengano idonee condizioni di utilizzo.

sabato 16 febbraio 2013

CASSAZIONE: INFORTUNIO IN CANTIERE AZIENDA OBBLIGATA A METTERE IN SICUREZZA ANCHE I TERZI

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SENTENZA CASSAZIONE INFORTUNIO IN CANTIERE
AZIENDA OBBLIGATA A METTERE IN SICUREZZA ANCHE I TERZI
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha attribuito la responsabilità di un infortunio di un terzo avvenuto nel cantiere al datore di lavoro, che ha l’obbligo di mettere in atto misure adeguate per la salvaguardia di lavoratori e pedoni. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 6363 dell’8 febbraio 2013, ha precisato che la circolazione dei pedoni e dei veicoli nei posti di lavoro, nelle vie di circolazione e nei luoghi o impianti all’aperto occupati dai lavoratori durante le loro attività, deve avvenire in modo sicuro, mediante l’attuazione, da parte dell’imprenditore, delle norme antinfortunistiche necessarie a tutelare l’integrità fisica anche di soggetti terzi che, per un qualsiasi legittimo motivo, accedono nei luoghi di lavoro.
Corte di Cassazione sentenza n. 6363 dell’8 febbraio 2013 (INFOSEAC)

lunedì 29 ottobre 2012

INFORTUNIO SUL LAVORO E RISARCIMENTO DEL DANNO

INFORTUNIO SUL LAVORO
NON SOLO L’INDENNITA’ INAIL, MA ANCHE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18469 del 26 ottobre 2012, chiamata ad esprimersi sul risarcimento del danno in merito ad un evento di infortunio sul lavoro in un'azienda che non rispettava le norme di sicurezza, ha ribadito che il risarcimento cui ha diritto l'infortunato deve essere parametrato all'effettiva lesione subita: non è sufficiente, quindi, la sola indennità dell'Istituto assicuratore.
La Suprema Corte ha infatti precisato che l'indennità INAIL ha natura forfettaria e non satisfattiva e, nel caso in esame, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'azienda, calcolato, senza dare atto a duplicazioni del risarcimento, come differenza tra l'indennità dell'Istituto e l'importo quantificato sulla base delle tabelle in uso al tribunale di Milano. (FONTE SEACINFO)


mercoledì 2 novembre 2011

INFORTUNIO SUL LAVORO. RESPONSABILITA' PENALE DATORE DI LAVORO, COORDINATORE E COMMITENTE


Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed il committente dei lavori non sempre sono responsabili in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso si verifichi un infortunio ad un dipendente. Il datore di lavoro, però, è sempre responsabile ex articolo 2087 c.c. sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
Così la pronuncia del Tribunale di Avezzano depositata il 23 luglio 2011, n. 263, a firma del giudice dr. Spaziani, in un "singolare" caso sul tema della sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
La vicenda concerneva l'infortunio di un operaio caduto a terra da un piano alto di un cantiere edile, in fase di costruzione, poiché ne era stato realizzato solamente lo scheletro. Tale cantiere risultava essere "formalmente chiuso" in quanto la concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato era scaduta da tempo e non era stata formulata alcuna richiesta di proroga della stessa. Il prestatore di lavoro si trovava in quel cantiere in quanto il datore di lavoro, nonché legale rappresentante della società appaltatrice (che si trovava sul posto all'atto dell'incidente occorso) aveva chiesto allo stesso di "ritirare dei materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati in un altro cantiere". Durante tale operazione l'operaio cadeva a terra riportando gravi lesioni; in capo al datore di lavoro sussiste, come si legge nella sentenza in commento, il reato di lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sul lato oggettivo si ritiene sussistente il nesso di causalità tra il contegno omissivo del datore e l'evento occorso al prestatore di lavoro; mentre dal lato soggettivo la colpa dello stesso emerge non solo sotto il profilo "della colpa generica (attesa la palese violazione del generale dovere di adottare le misure necessarie… art. 2087 c.c.) ma anche sotto il profilo della colpa specifica, in quanto la mancata predisposizione delle opere provvisionali e la mancata adozione delle cautele prescritte in ipotesi di uso di scale a mano concretano altrettante violazioni di specifiche disposizioni prevenzionali".
Per quanto concerne il committente ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori "le cose cambiano e con esse anche i profili di responsabilità". Nella decisione de qua si legge, infatti, testualmente che "dal raccordo e dall'integrazione delle dichiarazioni dei vari testimoni (nonché dall'esame delle fotografie versate in atti) emerge piuttosto chiaramente, se non la certezza, quanto meno la rilevante probabilità che i lavori di costruzione del fabbricato di proprietà di ……….. fossero stati sospesi in epoca antecedente a quella dell'infortunio, e che, al momento in cui questo si era verificato, il cantiere fosse, quanto meno temporaneamente, chiuso". Da ciò ne consegue che alcun rimprovero, in base a quanto affermato dal giudice, può essere mosso nei confronti di tali soggetti, in quanto "le omissioni loro contestate nelle rispettive qualità di committente dei lavori e di coordinatore responsabile per la progettazione e l'esecuzione, presuppongono adempimenti esigibili soltanto in costanza di un cantiere effettivamente operativo e dell'effettivo svolgersi dei lavori su di esso".
Pertanto, tali imputati devono ritenersi assolti dal delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto, nonché dalle contravvenzioni loro ascritte in quanto i fatti non sussistono. Rimane, dunque, solo la responsabilità penale del datore di lavoro, con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
(Tribunale Avezzano, sentenza 23.07.2011 n° 263 - Altalex, 15 settembre 2011. Nota di Manuela Rinaldi)