|
Associazione Libera Impresa
|
SUGLI STRUMENTI DI LAVORO INDISPENSABILE FORMARE, INFORMARE E ADDESTRARE
E’ REATO DI LESIONI COLPOSE SE IL DIPENDENTE SI FA MALE
|
Un dipendente utilizzava la scala per le operazioni di banchinaggio e non era stato informato sui rischi che tale utilizzo poteva comportare. Si fa male e nel corso del processo viene accertato che non aveva la perfetta conoscenza dei rischi derivanti sul suo lavoro.
Il datore di lavoro, condannato, si rivolge alla Corte di Cassazione, la quale con la Sentenza n. 46820 del 12 novembre 2014 ha stabilito che il datore di lavoro, in materia di infortuni sul lavoro, commette il reato di lesioni colpose aggravate per l'incidente capitato al dipendente non informato sul corretto uso degli strumenti di lavoro.
La Corte ha riconfermato che spetta al datore l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi che corre nello svolgimento della sua attività.
|
Visualizzazione post con etichetta FORMAZIONE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta FORMAZIONE. Mostra tutti i post
lunedì 17 novembre 2014
E’ REATO DI LESIONI COLPOSE SE IL DIPENDENTE SI FA MALE
Etichette:
FORMAZIONE,
INFORTUNIO SUL LAVORO,
SICUREZZA LAVORO
venerdì 24 ottobre 2014
INFORMAZIONE E FORMAZIONE CONDANNA PENALE AL DATORE DI LAVORO CHE NON HA ADEMPIUTO
SICUREZZA LAVORO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE
CONDANNA PENALE AL DATORE DI LAVORO CHE NON HA ADEMPIUTO
|
In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione con laSentenza n. 44106 del 23 ottobre 2014, accogliendo il ricorso del procuratore generale della Repubblica contro la sentenza di secondo grado, ha annullato l'assoluzione dal reato di omicidio colposo del datore di lavoro, in quanto ritenuto responsabile per la morte dell'operaio in virtù del mancato ottemperamento all'obbligo di formazione e informazione.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha precisato che l'attività di formazione dell'operaio per l'utilizzo di macchinari particolarmente complessi riservati a personale altamente specializzato, non può limitarsi all'informazione e all'addestramento relativo all'uso del macchinario, ma deve essere estesa anche ai rischi concernenti l'esecuzione di lavori sul macchinario stesso, operazioni normalmente riservate ad altro personale specializzato. Mancando tale formazione, il datore di lavoro è pertanto ritenuto responsabile per l'infortunio mortale occorso al lavoratore. (InfoSeac)
|
venerdì 5 luglio 2013
LA FIGURA DEL PREPOSTO: CHI E’ E COSA FA
LA FIGURA DEL PREPOSTO: CHI E’ E COSA FA
|
Occorre anche sottolineare che la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto a soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini. In sostanza, preposto può essere chiunque esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante.
La Corte di Cassazione indica che "i preposti non esauriscono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari".
Il preposto, quindi, si inserisce nell'organizzazione aziendale con un ruolo sostanzialmente di controllo esecutivo-operativo sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dal datore di lavoro, e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva.
|
mercoledì 3 luglio 2013
CORSO FORMAZIONE "PREPOSTI" - 10 LUGLIO 2013
|
martedì 14 maggio 2013
SCADENZA AGGIORNAMENTO FORMATIVO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
006
L’ADEMPIMENTO
Entro domani 15 maggio 2013 è necessario aver effettuato l’aggiornamento formativo quinquennale per continuare a svolgere il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (CSP/CSE). L'obbligo di aggiornamento quinquennale è di 40 ore, come previsto dall'allegato XIV del Testo unico, e "decorre dalla data di entrata in vigore del decreto", e quindi entro il 15 maggio.
|
Iscriviti a:
Post (Atom)