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mercoledì 26 marzo 2014

SENTENZA CASSAZIONE: OBBLIGO DI ELIMINARE ATTREZZATURE NON SICURE ANCHE SE NON VENGONO UTILIZZATE


SENTENZA CASSAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA LAVORO
OBBLIGO DI ELIMINARE ATTREZZATURE NON SICURE ANCHE SE NON VENGONO UTILIZZATE
Con sentenza della Corte di Cassazione, un datore di lavoro è stato ritenuto responsabile penalmente in quanto non ha messo a disposizione dei dipendenti attrezzature di lavoro adeguate, a nulla rilevando il fatto che le parti del macchinario con cui gli stessi entrano in contatto risultino inoffensive. Nello specifico, secondo la Sentenza n. 13987 del 25 marzo 2014, il datore, in applicazione delle norme antinfortunistiche, ha l'obbligo di eliminare le eventuali condizioni di rischio fornendo attrezzature sicure, senza distinzioni fra zone accessibili e zone inaccessibili agli operai, prevedendo eventuali condotte imprudenti da parte dei lavoratori.


giovedì 14 novembre 2013

LEGITTIMO LICENZIARE CHI NON USA GLI OCCHIALI PROTETTIVI


SICUREZZA LAVORO
LEGITTIMO LICENZIARE CHI NON USA GLI OCCHIALI PROTETTIVI
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25392 del 12 novembre 2013, ha dichiarato legittimo il licenziamento operato dall'azienda nei confronti del dipendente che, durante l'attività operativa in fabbrica, non utilizzava i necessari dispositivi di protezione individuali, nel caso in specie gli occhiali.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che le periodiche riunioni organizzate dal datore di lavoro sulla prevenzione e protezione costituiscono adempimento dell'obbligo informativo e formativo in capo al datore, tanto più che durante una di queste il lavoratore aveva firmato un verbale nel quale veniva fatto riferimento proprio alla necessità di indossare gli occhiali protettivi in determinate attività. Il provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro è legittimato, vista la conoscenza delle norme da parte del lavoratore e alla luce delle reiterate violazioni dell'obbligo. (SEACINFO)

giovedì 4 luglio 2013

MALFUNZIONAMENTO MACCHINARIO: RESPONSABILI DATORE DI LAVORO E COSTRUTTORE

Sentenze
INFORTUNIO PER MALFUNZIONAMENTO MACCHINARIO
PER LA CASSAZIONE RICADE SUL DATORE DI LAVORO E SUL COSTRUTTORE
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza ha attribuito la responsabiltà penale dell'incidente occorso al lavoratore a causa del malfunzionamento del macchinario al datore di lavoro in concorso con il costruttore dell'impianto, a nulla rilevando l'osservanza puntuale delle istruzioni fornite con l'apparecchio.
Nello specifico per la Suprema Corte (Sentenza n. 26247 del 14 giugno 2013) ha stabilito che il datore rimane debitore in proprio della sicurezza dei dipendenti e, pertanto, non può confidare acriticamente nelle indicazioni provenienti dalle istruzioni del macchinario, ma deve verificare che gli impianti mantengano idonee condizioni di utilizzo.