martedì 26 maggio 2015

IL 31 MAGGIO LA DICHIARAZIONE ANNUALE FGAS: OBBLIGHI, OPPORTUNITA’ DEL MANUTENTORE DELL’IMPIANTO


Associazione Libera Impresa
IL 31 MAGGIO LA DICHIARAZIONE ANNUALE FGAS
OBBLIGHI, OPPORTUNITA’ DEL MANUTENTORE DELL’IMPIANTO
Chi fa la manutenzione è obbligato a conservare il registro degli interventi per 5 anni
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’Ambiente, entro il 31 maggio,  per il tramite dell’Ispra una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
I REGISTRI
Chi effettua l’installazione o la manutenzione deve cogliere l’opportunità per informare compiutamente il proprietario dell’apparecchiatura sugli obblighi previsti dalla legge di prevedere controlli sulla base della quantità di gas fluorurati contenuti per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.
All’installatore/manutentore/riparatore compete pertanto di valutare l’obbligo di istituire il registro e proporsi per le manutenzioni obbligaorie previste periodicamente . Questa regola era già presente nel regolamento 842/2006 ma il nuovo regolamento aggiunge alcuni punti.
Le informazioni da registrare sono:
  • la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
  • le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
  • se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, allora anche il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
  • le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
  • l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione ed eventualmente alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso il relativo numero di certificato;
  • le date e i risultati dei controlli effettuati;
  • qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
Se non esiste una Banca Dati nazionale, gli operatori devono conservare i suddetti dati per 5 anni e lo stesso vale per le Aziende che hanno provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione ed eventualmente alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature.
Anche le imprese che forniscono gasfluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
  • i numeri dei certificati degli acquirenti;
  • le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.
E’ importante tener conto che dal primo gennaio sono state modificate le regole per il calcolo delle quantità necessarie per l’adozione del registro delle apparecchiature: non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente GWP (global warming potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito). Per fare un esempio, i controlli diventano obbligatori e lo stesso vale per il registro se nell’apparecchiatura ci sono 1,27 kg di gas R404a.

Per assistenza, consulenza, compilazione della dichiarazione:
contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.