venerdì 26 settembre 2014

SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO, DENUNCIA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014


L. N. 116/2014 - SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO -
DENUNCIA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014
Rischio sanzioni: arresto sino a un anno o sino a 100 mila euro
Attenzione alla sanzioni: arresto sino a un anno o sino a 100 mila euro. E’ ciò che rischiano i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate ai sensi del regolamento 1005/2009/CE, se non comunicano le quantità detenute entro il 30 settembre 2014, indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza.
E’ quanto è stato stabilito all’art. 11, comma 5 della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, che di fatto ha prorogato di ulteriori nove mesi il precedente termine ultimo (scaduto il 12 aprile 2014) fissato dal D.Lgs. n. 108/2013 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento 1005/2009/Ce sulle sostanze che riducono lo strato di ozono), per la eliminazione delle “sostanze controllate” contenute nei sistemi antincendio, compilando la scheda di cui all’Allegato 1 della legge in questione.
Considerato quanto sopra, appare evidente per l’installatore/manutentore o il professionista antincendio che si dovesse imbattere nella sua attività professionale, in occasione dei sopralluoghi con detti impianti o apparecchiature contenenti sostanze vietate il dovere di comunicare ai propri committenti la necessità dello smaltimento delle sostanze vietate affidandosi ad operatori qualificati  e compiendo preventivamente le necessarie verifiche sulle autorizzazioni di legge in possesso degli operatori stessi.
Maggiori dettagli possono essere richiesti a Libera Impresa.