lunedì 25 marzo 2013

31 MARZO SCADENZA COMUNICAZIONE ONLINE ALL'INAIL DEL NOMINATIVO DEL RLS


003
RETE SICUREZZA
                            di Liberaimpresa


EVENTO/SCADENZA
31 MARZO 2013
INTERESSATI
AZIENDE CON DIPENDENTI NELLE QUALI E’ STATO ELETTO UN RLS (RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA)
DESCRIZIONE
COMUNICAZIONE ONLINE NEL SITO INAIL DEL NOMINATIVO DEL RLS ELETTO DAI LAVORATORI DELL’AZIENDA
L’ADEMPIMENTO
Il decreto 81/08 introduce un nuovo onere a carico del datore di lavoro in merito alla figura del RLS.
L’art. 18 comma 1, lettera a) definisce che il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno.
Con una successiva circolare, la n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), l’Inail chiarisce che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.
Pertanto, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.
Con il decreto correttivo è stato dunque modificato il testo previgente, prevedendo l’ obbligo di comunicazione per via telematica all’INAIL solo in caso di nuova elezione o designazione. Dunque non più annualmente anche in assenza di variazioni, come era previsto in precedenza, ma periodica e viene effettuata ogni volta che il nominativo del RLS cambia. 
Le aziende che non avessero ancora proceduto con la comunicazione online, l’adempimento è quello di comunicare il nominativo del RLS in carica e nel caso non fosse in carica nessun RLS o in caso di rielezione/ridesignazione della medesima persona alla scadenza del mandato triennale, non sarà necessaria nessuna comunicazione.
Ricordiamo che per la mancata comunicazione del nominativo dell’RLS è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500. (art. 55 comma 4 lettera “o”).


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