sabato 27 ottobre 2012

MANCATA FORMAZIONE: CONDANNATO DATORE DI LAVORO


MANCATA FORMAZIONE
*INFORTUNIO SUL LAVORO
Condanna penale al datore di lavoro che non aveva formato il dipendente infortunato
Corte  di  Cassazione sentenza   n.   41191 del 22 ottobre 2012
Qualora un lavoratore si infortuni con un’attrezzatura pericolosa per l’utilizzo della quale non aveva ricevuto adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, il datore di lavoro risponde penalmente per le gravi lesioni personali subite dal lavoratore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41191 del 22 ottobre 2012, nella quale precisa ulteriormente che la responsabilità del datore è esclusa solamente se questi ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, tra i quali rientra la formazione dei dipendenti nonché la vigilanza sull’operato degli stessi, e in  presenza  di  un  comportamento negligente e del tutto imprevedibile del lavoratore. (Seac)