giovedì 20 settembre 2012

PATENTINO FRIGORISTA

Il DPR del 27 gennaio 2012 n° 43 recependo la Direttiva Comunitaria di attuazione del Regolamento Europeo 842/2006 prevede - per le Imprese e le Persone che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto  serra  -  l’obbligo  di  conseguire  una  certificazione  rilasciata  da  appositi  Organismi  di  Certificazione designati dal Ministero dell’Ambiente e l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale istituito presso il Ministero dell’Ambiente e gestito dalle Camere di Commercio.
Certificazione delle Imprese
Le Imprese, per essere certificate dall’Organismo di Certificazione, devono:
a) impiegare personale certificato, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR 43/2012, per le attività che richiedono
una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;
b) dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione
gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
La certificazione delle imprese ha una durata di 5 anni.
Certificazione delle Persone
A  partire  dalla  data  di  istituzione  del  Registro  Nazionale  chiunque  intenda  svolgere  queste  attività  (titolari, soci, dipendenti, collaboratori) deve iscriversi preventivamente al Registro (certificato provvisorio).  
Le persone in possesso di un certificato provvisorio devono conseguire entro sei mesi dal rilascio, il certificato definitivo che avrà durata di 10 anni. La Certificazione si ottiene con il superamento di un esame teorico e di
un esame pratico, secondo quanto indicato dal Regolamento Europeo 303/2008.
La  Certificazione  del  Personale  prevede  quattro  categorie  di  certificati  in  base  alle  attività  che  l’operatore intende svolgere.