La legislazione in materia antinfortunistica tutela il lavoro "subordinato".
In una società composta da tre soci lavoratori alla pari, in assenza di una delega di funzione alla sicurezza o in assenza di un legale rappresentante tutti e tre sono contemporaneamente subordinati ( e quindi ad esempio devono fare le visite tutti e tre) e responsabili penalmente ( a meno che uno uno non abbia almeno il 51% della società o sia appunto delegato o Legale rappresentante).
Cass. penale, sez. IV, 05-09-1997, n. 8195- Pres. Scorzelli F - Rel. Sciuto C - P.M. (Conf.) Suraci S - Imp. Bombardieri: “L’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio”.
Cass. pen. sez. IV, 21.10.91 n.10641: In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, la legislazione individua tra i beneficiari delle norme di tutela, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i soci di cooperative di lavoro, sia pure di fatto, talchè il socio lavoratore è contemporaneamente soggetto tutelato e destinatario delle norme antinfortunistiche”.
Quindi:
1) Si consiglia vivamente di delegare qualcuno alla sicurezza (secondo i criteri delle deleghe di funzione) in quanto ogni multa e ogni condanna, diversamente diventerebbero tre multe o tre condanne
2) Gli altri due soci dovranno fare le visite mediche
3) Ovviamente essendo solo in tre rientrano nella autcertificazione
In una società composta da tre soci lavoratori alla pari, in assenza di una delega di funzione alla sicurezza o in assenza di un legale rappresentante tutti e tre sono contemporaneamente subordinati ( e quindi ad esempio devono fare le visite tutti e tre) e responsabili penalmente ( a meno che uno uno non abbia almeno il 51% della società o sia appunto delegato o Legale rappresentante).
Cass. penale, sez. IV, 05-09-1997, n. 8195- Pres. Scorzelli F - Rel. Sciuto C - P.M. (Conf.) Suraci S - Imp. Bombardieri: “L’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio”.
Cass. pen. sez. IV, 21.10.91 n.10641: In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, la legislazione individua tra i beneficiari delle norme di tutela, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i soci di cooperative di lavoro, sia pure di fatto, talchè il socio lavoratore è contemporaneamente soggetto tutelato e destinatario delle norme antinfortunistiche”.
Quindi:
1) Si consiglia vivamente di delegare qualcuno alla sicurezza (secondo i criteri delle deleghe di funzione) in quanto ogni multa e ogni condanna, diversamente diventerebbero tre multe o tre condanne
2) Gli altri due soci dovranno fare le visite mediche
3) Ovviamente essendo solo in tre rientrano nella autcertificazione