venerdì 27 novembre 2015

INFORTUNI SUL LAVORO, E' SEMPRE IL DATORE DI LAVORO IL RESPONSABILE


LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

INFORTUNI SUL LAVORO
LA RESPONSABILITA’ E’ DEL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE NON HA VIOLATO NORME SPECIFICHE
Le lavorazioni si svolgevano ad una altezza inferiore a due metri dal suolo, quindi non erano necessario installare impalcature di sostegno previste dal TU Sicurezza, ma la caduta del lavoratore ha provocato l’infortunio mortale sul lavoro.
La Corte di Cassazione, che si è occupata del caso, ha ravvisato comunque la violazione dell'articolo 11, comma 7, lettera d) del DPR n. 547/1955, in virtù del quale i lavori all'aperto devono essere strutturati in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere, nonché la violazione del principio generale di diligenza e prudenza posto dal Codice Civile, secondo il quale il datore deve sempre e comunque prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
In sintesi, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46979 depositata il 26 novembre 2015, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio mortale occorso al lavoratore anche qualora non vi siano state violazioni di norme specifiche sulla sicurezza: è sufficiente la mancata adozione degli accorgimenti per l'integrità dei dipendenti previsti dal Codice Civile.
(Tratto da Seacinfo)

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