martedì 20 gennaio 2015

GESTIONE RIFIUTI AZIENDALI: IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DELL’OPERATO DEI DIPENDENTI


Associazione Libera Impresa
GESTIONE RIFIUTI AZIENDALI
IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DELL’OPERATO DEI DIPENDENTI
Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 1716 del 15 gennaio 2015) è sempre il titolare dell’impresa o legale rappresentante che risponde di quanto commesso dai dipendenti. Nel caso specifico si tratta di responsabilità dei dipendenti in materia di reati legati alla gestione non autorizzata di rifiuti, per i quali il legale rappresentante dell'azienda risponderà sempre in concorso con i dipendenti in ragione dell'omessa vigilanza sull'operato di questi ultimi.
Per la Suprema Corte, in via generale la responsabilità del titolare/legale rappresentante risulta sempre sussistere in tutti i casi in cui i reati commessi dal lavoratore siano connessi all'attività lavorativa e debbano soggiacere ad un obbligo di vigilanza del Datore di lavoro
Notizia tratta da infoSeac

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