Associazione Libera Impresa
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GESTIONE RIFIUTI AZIENDALI
IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DELL’OPERATO DEI DIPENDENTI
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Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 1716 del 15 gennaio 2015) è sempre il titolare dell’impresa o legale rappresentante che risponde di quanto commesso dai dipendenti. Nel caso specifico si tratta di responsabilità dei dipendenti in materia di reati legati alla gestione non autorizzata di rifiuti, per i quali il legale rappresentante dell'azienda risponderà sempre in concorso con i dipendenti in ragione dell'omessa vigilanza sull'operato di questi ultimi.
Per la Suprema Corte, in via generale la responsabilità del titolare/legale rappresentante risulta sempre sussistere in tutti i casi in cui i reati commessi dal lavoratore siano connessi all'attività lavorativa e debbano soggiacere ad un obbligo di vigilanza del Datore di lavoro
Notizia tratta da infoSeac
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