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Quest’ultimo assume “ope legis” il ruolo di responsabile dei lavori e in questa veste gli competono i compiti e le responsabilità indicati dal D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 come si evidenzierà di seguito attraverso l’esame dei singoli articoli della normativa.
Considerando poi che la nomina del R.U.P. non è facoltativa, ma obbligatoria, e che il responsabile dei lavori è fatto coincidere dalla legge con il R.U.P. stesso, ne deriva che la nomina dell’uno coincide obbligatoriamente con quella dell’altro, senza facoltà di deroghe da parte del committente pubblico.
(Pubblicato su Altalex, 9 luglio 2014. Nota di Mirko Trapè)
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