giovedì 17 luglio 2014

SICUREZZA LAVORO: I COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Con il presente approfondimento si intende dimostrare come la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili disciplini in via generale il settore privato e non possa essere estesa agli appalti pubblici, in quanto il legislatore ha voluto distinguere tra appalti privati ed opere pubbliche, nelle quali è presente una figura, il Responsabile Unico del Procedimento, assente nell’ambito civilistico e che invece costituisce il perno della realizzazione delle opere di interesse collettivo.
Quest’ultimo assume “ope legis” il ruolo di responsabile dei lavori e in questa veste gli competono i compiti e le responsabilità indicati dal D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 come si evidenzierà di seguito attraverso l’esame dei singoli articoli della normativa.
Considerando poi che la nomina del R.U.P. non è facoltativa, ma obbligatoria, e che il responsabile dei lavori è fatto coincidere dalla legge con il R.U.P. stesso, ne deriva che la nomina dell’uno coincide obbligatoriamente con quella dell’altro, senza facoltà di deroghe da parte del committente pubblico.

(Pubblicato su Altalex, 9 luglio 2014. Nota di Mirko Trapè)

APPROFONDISCI