SEGNALETICA AZIENDALE E INFORTUNI
DATORE DI LAVORO RESPONSABILE ANCHE PER DANNI A TERZI
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| Un dipendente di un'altra ditta, manovrando nel piazzale con il proprio mezzo, urta la piattaforma e subisce un infortunio: il datore di lavoro è responsabile per l'accaduto incorrendo nel reato previsto dall'articolo 163 del D.Lgs n. 81/2008, se nel piazzale antistante l'azienda dove transitano mezzi di trasporto omette di apporre la necessaria segnaletica relativa alla stessa. Lo afferma la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 956 pubblicata il 13 gennaio 2014, nella quale precisa che non rileva il fatto che il lavoratore infortunato sia dipendente di una ditta terza: le norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro non sono rivolte ai soli dipendenti dell'impresa, ma mirano a tutelare tutti i soggetti che si trovino nell'ambiente di lavoro "indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa". L'omissione nell'apposizione della segnaletica relativa alla piattaforma, pertanto, è sufficiente a configurare il reato, stante il fatto che si è provato il nesso causale tra l'infortunio e la mancata segnalazione. (seacinfo) |