L’operaio che si presenta al lavoro senza i necessari dispositivi di protezione individuali, è sanzionabile e nel caso in cui, nonostante le sanzioni e i richiami del datore di lavoro, mantiene lo stesso comportamento, è passibile di licenziamento per inadempimento ai doveri contrattuali, visto che per l’attività lavorativa svolta è obbligatorio indossare determinate protezioni.
Lo ha stabilito la Cassazione con la Sentenza n. 18615 del 5 agosto 2013, nella quale ha precisato che l’impugnazione avanti al collegio arbitrale delle due sanzioni conservative non rileva ai fini del giudizio, in quanto il giudice di merito ha il dovere di valutare il comportamento complessivo messo in atto dal lavoratore. Dall’esame di tale comportamento risulta chiara la sua insofferenza nei confronti degli ordini imposti dal datore di lavoro a ritirare ed indossare i necessari dispositivi di protezione individuale che, pertanto, costituisce illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento.
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