La definizione del preposto risulta fornita dall’articolo 2 comma 1. lettera e) del Dlgs. n.81/08, secondo cui è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Queste le sanzioni previste a carico del preposto dall’art. 56 del T.U. Dgls n.81/08, il cui testo risulta sostituito dal Dlgs. n.106/09:
Per quanto riguarda la formazione, il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di formazione ed aggiornamento dei preposti, in particolare l’art.37 del T.U dispone: i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
La formazione per il preposto è aggiuntiva alla normale formazione prevista per i lavoratori.
I PREPOSTI: RUOLO E RESPONSABILITA'
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mercoledì 3 luglio 2013
SCADENZA FORMAZIONE PER I PREPOSTI: ENTRO 11 LUGLIO 2013
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