La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, costituita presso il Ministero del Lavoro, in risposta a più quesiti avanzati da Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito dei chiarimenti circa l'obbligatorietà della visita medica preassuntiva, nel caso di impiego di minori in stage formativi o corsi di formazione professionale, che comportino l'impiego di laboratori o attrezzature in genere.
La Commissione, con l'Interpello n. 1 del 2 maggio 2013 chiarisce che, se da un lato la visita medica prevista dall'art. 8 della Legge n. 977/1967 non è obbligatoria nei casi sottoposti, in quanto questa si applica limitatamente ai rapporti di lavoro (tra i quali, come noto, non rientra il tirocinio), d'altro canto l'obbligo di sorveglianza sanitaria previsto dall'art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 equipara i tirocinanti ai lavoratori e, quindi, l'obbligo della visita medica preassuntiva scatta nei soli casi previsti dalla normativa vigente (attività soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria o altri casi specifici). (SEACINFO)
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