lunedì 6 febbraio 2012

EVIDENZA 010 - NOTIZIARIO (ali@liberaimpresa.org)


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EVIDENZA

N. 010 – 6 FEBBRAIO 2012

Contributi previdenziali

SOCI LAVORATORI – AMMINISTRATORI DI SRL

È legittima la norma di interpretazione autentica, introdotta dall'art. 12, comma 11, DL n. 78/2010, che sancisce l'obbligo di doppia iscrizione all'INPS (IVS e Gestione separata) del socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa e che per tale ultima attività percepisce uno specifico compenso.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO1

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Ritardati pagamenti

INTERESSI DI MORA AUTOMATICI 1° SEMESTRE 2012

È stato pubblicato sulla G.U. 27.1.2012, n. 22 il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2012:

  1. 8% (1% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;
  2. 10% (1% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.

Liberalizzazioni

SRL "SEMPLIFICATA"

Con il nuovo art. 2463-bis, C.c. è introdotta la possibilità, per le  persone  fisiche  che alla data della  costituzione non hanno compiuto  35 anni di età, di costituire una società a responsabilità  limitata:

  1. mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata (in generale, l'atto costitutivo della srl è redatto per atto  pubblico). Detto atto va depositato,  cura  degli  amministratori, al Registro delle Imprese entro 15 giorni, in  esenzione da diritti di bollo e  segreteria. Anche  le  modificazioni  dell'atto  costitutivo  nonché  gli  atti  di  trasferimento  delle partecipazioni  vanno  redatti  nella  forma  della  scrittura  privata;
  1. con  un  capitale  sociale  non  inferiore  a  € 1  (in  generale,  il  capitale  sociale  minimo  per  una  srl  è  pari  a  € 10.000).

Al  compimento  del  35°  anno  di  età:

  1. di  uno  dei  soci,  lo  stesso  è  escluso  di  diritto  dalla  società  se  gli  amministratori  non  provvedono  a  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la  trasformazione  della  società;
  1. di  tutti  i  soci,  gli  amministratori  devono  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la  trasformazione  della  società,  a  pena  di  scioglimento  della  stessa  ex  art.  2484,  C.c.    

Quindi,  la  srl  semplificata  si  scioglie,  oltre  che  al  verificarsi  delle  cause  previste  dall'art.  2484,  C.c.  (decorso  del  termine,  conseguimento  dell'oggetto  sociale  o  sopravvenuta  impossibilità  di  conseguirlo,  impossibilità  di  funzionamento  dell'assemblea,  riduzione  del  capitale  sociale  sotto  del  minimo  legale,  ecc.),  anche  qualora  venga  meno  il  requisito  dell'età  in  capo  a  tutti  i  soci.

L'individuazione  dello  statuto  standard  e  dei  criteri  di  accertamento  delle  qualità  soggettive  dei  soci  sono  demandate  ad  un  apposito  Decreto  di  prossima  emanazione.


REGIME IVA PER LA CESSIONE / LOCAZIONE DI FABBRICATI USO ABITATIVO

 

È  modificato  il  regime  IVA  applicabile  alle  locazioni  /  cessioni  di  fabbricati  uso  abitativo  disciplinato  dal  comma  1,  nn.  8  e  8-bis  dell'art.  10,  DPR  n.  633/72.

Il testo pubblicato sulla G.U. differisce in maniera sostanziale rispetto alla bozza disponibile nei giorni precedenti.

In particolare, con  riguardo  alle  locazioni:

è  confermato,  in  generale,  il  regime  di eenzione  dall'IVA;  è  prevista  l'imponibilità  IVA,  a  scelta  del  locatore,  per  i  contratti  di  durata  non  inferiore  a  4  anni,  in  attuazione  di  piani  di  edilizia  abitativa  convenzionata, aventi  ad  oggetto  fabbricati  destinati  ad  alloggi  sociali  ex  DM  22.4.2008, previa  apposita  opzione  espressa  nel  relativo  atto.    

Per  tali contratti, ai fini della scelta per l'imponibilità, non sono  previste limitazioni soggettive in capo al locatore (in precedenza  l'imponibilità era riservata alle imprese di costruzione e a  quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, lett.  c, d, e, Legge n. 457/78).

Per  le  locazioni  in  esame,  inoltre,  per  effetto  della  modifica  del  n.  127-duodecies,  Tab.  A,  parte  III,  è  prevista,  l'applicazione  dell'aliquota  IVA  del  10%,

con  riguardo  alle  cessioni:

  1. è  confermato  il  regime  di  esenzione  dall'IVA  ad  eccezione  di  quelle  effettuate,  entro  5  anni  dalla  data  di  ultimazione  della  costruzione  /  intervento dall'impresa costruttrice; o dall'impresa che ha eseguito,  anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art.   31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;
  2. è  prevista  l'imponibilità  IVA,  a  scelta  del  cedente,  se  aventi  ad  oggetto  fabbricati locati  per  un  periodo  non  inferiore  a  4  anni  in  attuazione  di  piani  di  edilizia  residenziale  convenzionata, o destinati  ad  alloggi  sociali  ex  DM  22.4.2008, previa  apposita  opzione  espressa  nel  relativo  atto.

Relativamente al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali non è stata apportata alcuna modifica.

Si evidenzia inoltre che, è ora prevista la possibilità di separare l'attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo / strumentale.

È quindi possibile "neutralizzare" il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni / cessioni esenti che locazioni / cessioni imponibili.


CREDITI D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

È disposta la modifica del termine di presentazione dell'istanza cui è subordinata l'attribuzione del credito d'imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (c.d. "carbon tax") a favore degli autotrasportatori in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t., nonché del termine per la fruizione dello stesso.

 In particolare è previsto che:

  1. l'istanza  va  ora  presentata  all'Agenzia  delle  Dogane,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  di  ciascun  trimestre (considerato che antecedentemente a tale modifica il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell'anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, si determina un'anticipazione della possibilità di richiedere ed ottenere il riconoscimento del credito stesso).  
  1. Il  credito  va  utilizzato  entro  il  31.12  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  lo  stesso  è  sorto (poiché in precedenza l'utilizzo del credito doveva avvenire entro l'anno stesso di insorgenza del credito, si determina un allungamento di tale termine).

Si evidenzia inoltre che, dal 2012, è soppresso il limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo del credito d'imposta in esame.

Infine, a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, è previsto il rimborso del maggior onere derivante dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante.

Detto rimborso avviene anche mediante riconoscimento dell'utilizzo in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, previa presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane. Tale richiesta va presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre (stesso nuovo termine previsto ai fini della c.d. "carbon tax").


Impiantisti, nuove tecnologie

IN ARRIVO UNA CALDAIA CHE TAGLIA I CONSUMI DEL 30-40 PER CENTO

Innalzare, di colpo, l'efficienza energetica delle abitazioni in tutta Europa. Che abbiano o meno isolamento termico, pannelli radianti o normali termosifoni. L'obiettivo? Passare, dal 2015 in avanti, dalle caldaie (anche quelle più avanzate, a condensazione) alle pompe di calore a assorbimento, in cui si ottiene calore per il 70% tramite il gas e per il 30% sottraendolo all'aria esterna, tramite un circuito di espansione e condensazione di una miscela acqua-ammoniaca. Risultato finale: una macchina che arriva a produrre caldo al 140% di efficienza, sull'energia primaria immessa, contro l'80-90% delle migliori caldaie a semplice combustione.

Leggi dal Sole 24ore

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